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Statuto della Fondazione Euraibi

Art. 1

1. E' costituita la "FONDAZIONE EURAIBI (EUROPE AGAINST INFANT BRAIN INJURY) - Onlus" per volontà del Prof. Giuseppe Buonocore e dell'Associazione "EUROPE AGAINST INFANT BRAIN INJURY (EURAIBI) - Onlus".
2. L'Ente non ha scopi di lucro ed acquista, con riconoscimento, personalità giuridica privata secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 2

1. La Fondazione ha sede in Siena, presso il Dipartimento di Pediatria, Ostetricia e Medicina della Riproduzione dell'Università di Siena, viale Bracci n. 36 e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Toscana.

Art. 3

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e finanziare la ricerca scientifica per la diagnosi precoce del danno cerebrale di origine prenatale, perinatale e neonatale.
2. La ricerca è promossa attraverso progetti finalizzati preferibilmente collaborativi ai quali possono prendere parte studiosi italiani e stranieri.
L'oggetto della ricerca, di base o applicata, deve comunque riguardare situazioni che direttamente o indirettamente attengano alla prevenzione, la cura e lo studio della sofferenza cerebrale prenatale e neonatale, anche in settori specifici quali la fisiopatologia del sistema nervoso centrale in fase di sviluppo, i rapporti materno-fetali, le anomalie dell'ambiente intrauterino, la diagnostica per immagini, i problemi della sala parto, i sistemi di rianimazione e cura del neonato. In considerazione della loro gravità sarà dato uno speciale rilievo allo studio dei problemi delle malattie della gestante, delle infezioni intrauterine, dell'asfissia prenatale e post-natale, del trattamento dei neonati in terapia intensiva.
La Fondazione si propone di facilitare il progresso nella riduzione della sofferenza cerebrale nel feto e nel neonato incoraggiando gli scambi di informazioni ed ipotesi tra gli studiosi del settore. Ai progetti di ricerca la Fondazione può contribuire e/o partecipare in tutto o in parte.
3. La Fondazione favorisce la preparazione del personale medico e paramedico nelle aree che riguardano il miglioramento delle conoscenze o l'applicazione delle stesse nell'ambito della diagnosi precoce del danno cerebrale di origine prenatale, perinatale e neonatale.
A tal fine collabora con strutture didattiche già esistenti nella Regione mediante la concessione di borse di studio a giovani specialisti in pediatria, a tecnici o diplomati nelle varie branche della pediatria e neonatologia, attraverso l'assegnazione di contratti di insegnamento a studiosi italiani o stranieri, mediante l'organizzazione di seminari o Convegni e pubblicazioni a carattere didattico o scientifico.
4. La Fondazione finanzia l'acquisto di apparecchiature scientifiche a carattere assistenziale da affidare a strutture competenti nell'ambito della diagnosi precoce e della prevenzione del danno cerebrale di origine prenatale, perinatale e neonatale e assegna contratti o borse di studio a personale tecnico esperto nella utilizzazione di dette apparecchiature.
5. La Fondazione collabora al funzionamento di strutture indirizzate alla ricerca e assistenza del paziente in età evolutiva con i mezzi che ritiene di volta in volta più adeguati.
E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 4

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) • dai beni donati dai fondatori quali risultanti dall'atto costitutivo;
b) • dagli altri beni che eventualmente potranno pervenire alla Fondazione per testamento o per donazione;
c) • dai contributi erogati a favore dalla Fondazione dallo Stato, da Enti pubblici o privati e da persone fisiche.

Art. 5

1. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione sono utilizzate le rendite del patrimonio ed altri proventi, quali sponsorizzazioni, compartecipazioni, nonchè i contributi che le vengono corrisposti a questo particolare titolo anche per l'organizzazione di eventi promozionali .
2. Le rendite vengono ripartite per il raggiungimento dei vari scopi con delibera del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Comitato Scientifico.
3. Le rendite, sussistendo validi motivi, possono essere interamente utilizzate anche per il raggiungimento di uno solo degli scopi indicati nel precedente articolo 3 o destinate, in particolari occasioni, all'incremento del patrimonio.
4. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 6

1. Sono organi della Fondazione:
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.
2. Fanno parte del Consiglio:
  - Il Presidente pro tempore dell'Associazione Euraibi - Onlus;
  - il Direttore pro tempore della Struttura complessa di Pediatria Neonatale dell'Azienda Universitaria Ospedaliera Senese;
  - un membro nominato a maggioranza dai consiglieri uscenti.
Per il primo settennato il Consiglio viene nominato nell'atto costitutivo.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario Amministrativo che dirige e gestisce la Fondazione secondo gli indirizzi del Consiglio.
4. Il Segretario partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e ne redige i verbali.
5. Il Segretario amministrativo può essere collocato a servizio della Fondazione mediante contratto di lavoro di diritto privato.

Art. 8

1. Il Consiglio della Fondazione dura in carica sette anni dalla data della sua prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. I suoi membri possono essere riconfermati.
3. In qualsiasi caso di cessazione anticipata dalla carica di un membro del Consiglio, i consiglieri rimasti procederanno alla cooptazione del sostituto, che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 9

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare ogni determinazione relativa alla vita ed alla attività della Fondazione, nonché alla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d) comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, sentito il Comitato Scientifico e valutatene le proposte.
2. In particolare spetta al Consiglio:
a) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
b) approvare il regolamento della Fondazione e procedere alle opportune variazioni del medesimo;
c) eleggere nel suo seno il Presidente, che può essere riconfermato;
d) approvare il bilancio preventivo e quello consultivo;
e) deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione e sui programmi della Fondazione;
f) autorizzare la costituzione in giudizio della Fondazione sia in qualità di attrice che di convenuta;
g) deliberare su ogni erogazione della Fondazione;
h) determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo del personale e decidere sulle assunzioni, tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma 6, art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460.
3. Può delegare al Presidente, al Segretario o ad altro Consigliere, anche disgiuntamente tra loro, funzioni e facoltà che non siano previsti nel precedente comma.

Art. 10

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti, salvo quelle indicate nel precedente articolo 9 lettera a), per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Le votazioni sono palesi.
4. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno. 5. Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi telefax e la posta elettronica, purchè la comunicazione sia tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del giorno

Art. 11

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
2. Il regolamento, predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

Art. 12

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto fra i membri del Consiglio a maggioranza dei componenti di quest'ultimo. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
2. il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Inoltre il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, lo presiede e redige l'ordine del giorno; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio; svolge le funzioni, esercita i poteri e facoltà eventualmente delegatigli dal Consiglio; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
4. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 13

1. Il Comitato Scientifico è costituito da cinque membri nominati, per il primo settennato, nell'atto costitutivo della Fondazione, successivamente scelti dal Consiglio di Amministrazione ad ogni suo rinnovo, o in caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei suoi membri, fra personalità del mondo scientifico particolarmente distintesi nel campo della neonatologia.
Essi possono essere riconfermati.
2. L'ufficio di Presidenza del Comitato Scientifico sarà tenuto, sua vita natural durante, dal Prof. Giuseppe Buonocore.
Quando questi venga a lasciare, per qualsiasi motivo, le funzioni attribuitegli dal presente Statuto, il Presidente sarà eletto dai membri del Comitato Scientifico a maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente presiede il Comitato Scientifico e propone gli argomenti da trattare nelle varie adunanze.
4. Il Comitato Scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'individuazione delle attività volte a perseguire gli scopi del presente Statuto. A tal fine sottopone al Consiglio piani e proposte atte a realizzare la volontà dei fondatori.

Art. 14

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati, per il primo settennato, nell'atto costitutivo della Fondazione, successivamente dall'autorità Amministrativa.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica sette anni.
4. Ai Revisori dei Conti è affidata la Vigilanza sulla gestione della Fondazione.
A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consultivo di ogni anno.

Art. 15

1. I fondatori, congiuntamente, ed il Consiglio di Amministrazione possono assegnare cariche onorarie a persone particolarmente distintesi nelle attività che costituiscono gli scopi della Fondazione o che ne hanno favorito la costituzione.

Art. 16

1. Tutte le cariche negli Organi della Fondazione sono gratuite.
2. Sono ammessi rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

1. Qualora la Fondazione dovesse essere sciolta o trasformata, i beni in suo possesso al momento dello scioglimento o della trasformazione devono essere devoluti a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460


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